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Visura delle iscrizioni del casellario giudiziale

 

Cos’è

Riporta tutte le iscrizioni a carico di una persona fisica esistenti presso il casellario giudiziale, comprese quelle di cui non è fatta menzione nel certificato generale, penale e/o civile.

La visura non ha efficacia certificativa, quindi non può essere esibita per finalità amministrative o per ragioni di lavoro ma consente un controllo da parte dell'interessato dell'esattezza delle iscrizioni contenute nei registri del casellario, ai fini di eventuali richieste di rettifica.

Può essere richiesto in qualsiasi ufficio del Casellario presso le Procure della Repubblica, a prescindere dal luogo di nascita o di residenza.

Normativa

Art. 33 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario

Chi può richiederlo

L’interessato o un suo delegato; il genitore esercitante la potestà o il tutore nel caso di minorenni o interdetti.

Come si richiede

Deve essere compilato e depositato allo sportello (o inviato via posta) l’apposito modulo di richiesta, allegando:

  • la fotocopia del documento di identità non scaduto o, se straniero extracomunitario, copia del permesso di soggiorno o del passaporto con visto d’ingresso in corso di validità;
  • la delega firmata dall’interessato e la fotocopia della carta di identità di delegato e delegante (nel caso in cui la domanda sia presentata da un delegato).

Per le richieste via posta il destinatario deve coincidere con la persona a cui si riferisce la Visura. Alla domanda è necessario allegare una busta compilata con l’indirizzo del richiedente ed affrancata per la risposta.

Dove si richiede

Ufficio Relazioni per il Pubblico (URP)

Costi

Esente

Modulistica

  • Modulo di Richiesta della Visura del Casellario
  • Delega per la richiesta e/o ritiro della Visura

Tempi

La Visura è rilasciata entro due giorni dalla richiesta.

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