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Visura dell’anagrafe delle sanzioni amministrative

 

Cos’è

Riporta tutte le iscrizioni a proprio carico esistenti presso l'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, comprese quelle di cui non è fatta menzione nel certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative.

La visura non ha efficacia certificativa e quindi non può essere esibita per finalità amministrative, ma consente un controllo da parte dell'ente interessato dell'esattezza delle iscrizioni contenute nell'anagrafe, ai fini di eventuali richieste di rettifica.

Può essere richiesto all’ufficio del Casellario di qualsiasi Procura della Repubblica, a prescindere dal luogo in cui ha sede l’ente.

Normativa

Art. 33 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario

Chi può richiederlo

Il rappresentante legale dell’ente o un suo delegato.

Come si richiede

Deve essere compilato e depositato allo sportello (o inviato via posta) l’apposito modulo di richiesta, allegando:

  • la fotocopia del documento di identità non scaduto del rappresentante legale dell’ente;
  • la delega firmata dal rappresentante legale e la fotocopia della carta di identità di delegato e delegante (nel caso in cui la domanda sia presentata da un delegato del rappresentante legale);
  • la fotocopia non autenticata dell'atto dal quale risulta la rappresentanza legale (Visura C.C.I.A.A.).

Per le richieste via posta: il destinatario deve coincidere con la sede della società a cui si riferisce la visura. Alla domanda è necessario allegare una busta compilata con l’indirizzo del richiedente ed affrancata per la risposta.

Dove si richiede

Ufficio Relazioni per il Pubblico (URP)

Costi

Esente

Modulistica

  • Modulo di Richiesta del certificato sanzioni amministrative
  • Delega per la richiesta e/o ritiro del certificato

Tempi

La visura è rilasciata entro due giorni dalla richiesta.

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