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Rilascio copie di atti processuali

 

Cos’è

E’ la possibilità di visionare ed ottenere il rilascio di copia, su supporto cartaceo o informatico (CD):

  • dei fascicoli per i quali il pubblico ministero abbia notificato l’avviso di conclusione di indagini ex art. 415 bis c.p.p.;
  • dei procedimenti in deposito nella Segreteria del Dibattimento perché in attesa o in corso di giudizio;
  • degli atti depositati dal Procuratore con avviso alle parti;
  • dei procedimenti in archivio (ex art. 408 c.p.p.), su autorizzazione del Procuratore.

Normativa

Art. 116 c.p.p.; art. 415 bis c.p.p.

Chi può richiederlo

Le parti (persona sottoposta a indagini e persona offesa) e i rispettivi legali, nell’ambito del procedimento penale. Qualora vi sia uno specifico interesse, chiunque può essere autorizzato dal P.M. ed ottenere il rilascio a proprie spese di copie di atti.

Come si richiede

Deve essere compilato e depositato l’apposito modulo di richiesta, allegando:

  • la fotocopia del documento d’identità;
  • l’eventuale notifica del provvedimento o la documentazione della propria qualità di parte;
  • l’atto di nomina o la delega rilasciata dal cliente, corredata dalla fotocopia del documento d’identità del cliente (se la richiesta è depositata dall’avvocato difensore).

Dove si richiede

  • Segreteria del Magistrato competente per il procedimento
  • Ufficio Relazioni per il Pubblico (URP), per i fascicoli relativi a processi archiviati

Costi

Marche da bollo di importo variabile a seconda del numero delle pagine dell'atto, dell'urgenza, del supporto, dell’attestazione di conformità (vd. Tabella dei diritti di copia).

Modulistica

  • Modulo di rilascio copie atti processuali
  • Modulo di rilascio copie atti processuali archiviati

Tempi

Le copie richieste con urgenza sono rilasciate dopo entro tre giorni lavorativi, con triplicazione di diritti dovuti. Le copie richieste senza urgenza sono rilasciate dopo tre giorni lavorativi.

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