La Procura
Servizi al cittadino
Trasparenza e Qualità
Rilascio copie di atti processuali
Cos’è |
E’ la possibilità di visionare ed ottenere il rilascio di copia, su supporto cartaceo o informatico (CD):
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Normativa |
Art. 116 c.p.p.; art. 415 bis c.p.p. |
Chi può richiederlo |
Le parti (persona sottoposta a indagini e persona offesa) e i rispettivi legali, nell’ambito del procedimento penale. Qualora vi sia uno specifico interesse, chiunque può essere autorizzato dal P.M. ed ottenere il rilascio a proprie spese di copie di atti. |
Come si richiede |
Deve essere compilato e depositato l’apposito modulo di richiesta, allegando:
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Dove si richiede |
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Costi |
Marche da bollo di importo variabile a seconda del numero delle pagine dell'atto, dell'urgenza, del supporto, dell’attestazione di conformità (vd. Tabella dei diritti di copia). |
Modulistica |
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Tempi |
Le copie richieste con urgenza sono rilasciate dopo entro tre giorni lavorativi, con triplicazione di diritti dovuti. Le copie richieste senza urgenza sono rilasciate dopo tre giorni lavorativi. |
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