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Trasparenza e Qualità
Legalizzazione documenti e apostille
Cos’è |
È la procedura formale con cui il Procuratore della Repubblica attesta l’autenticità della firma e della qualità del firmatario (notaio o funzionario giudiziario) di atti redatti in Italia da far valere all’estero davanti ad autorità straniere. Consiste, in particolare, nell'apposizione della sottoscrizione del Pubblico Ministero su:
Per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 l’adempimento richiesto è l'apostille, una specifica annotazione (prevede un timbro speciale attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'Autorità rilasciante in luogo della legalizzazione) che deve essere fatta sull'originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato e che non richiede altre formalità. L'apostille, quindi, sostituisce la legalizzazione presso l'ambasciata. Ne discende che se una persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato di nascita e vive in un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso l'ambasciata italiana e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso l'autorità interna di quello Stato (designata dall'atto di adesione alla Convenzione stessa) per ottenere l'annotazione della cosiddetta apostille sul certificato. Una volta effettuata la suddetta procedura quel documento deve essere riconosciuto in Italia, perché anche l'Italia ha ratificato la Convenzione e quindi in base alla legge italiana quel documento deve essere ritenuto valido, anche se redatto nella lingua di un diverso Paese (al punto che dovrebbe essere sufficiente una normale traduzione che si può ottenere anche in Italia per essere fatto valere di fronte alle autorità italiane). Per tutti gli altri Paesi si effettua la legalizzazione, che consiste nella sottoscrizione del Procuratore della Repubblica a cui deve far seguito il visto del Consolato, a pagamento. |
Normativa |
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961; artt. 15 e 17, Legge 04.01.1968 n. 15; art. 4, Legge 11.03.1971; Art. 33 (L) D.P.R. 445/2000 |
Chi può richiederlo |
L’interessato o un suo delegato. |
Come si richiede |
Deve essere depositato l’atto da legalizzare o apostillare comprensivo degli eventuali allegati. Per la legalizzazione di atti amministrativi in lingua originale occorre:
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Dove si richiede |
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Costi |
Esente, salvo il caso in cui serva il visto del consolato (a pagamento) o si tratti di atti o documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare presente in Italia che devono valere in Italia (soggetti all'imposta di bollo di € 16,00). |
Modulistica |
Non prevista |
Tempi |
Gli atti vengono legalizzati o apostillati entro cinque giorni lavorativi. |
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